RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La riqualificazione comprende un insieme di operazioni che permettono di passare
da una situazione attuale ad una migliore. In queste operazioni rientrano quegli interventi finalizzati
alla riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento di un edificio,
quali l'installazione di caldaie ad alta efficienza o pompe di calore, la creazione di cappotti,
la sostituzione di serramenti... Per riqualificare un edificio devono essere
fatti degli interventi che rientrano nella categoria della riqualificazione energetica,
quali: I costi degli interventi di riqualificazione
rientrano negli anni successivi all'intervento: infatti migliorando la coibentazione di pareti,
solette e finestre, si riduce la quantità di combustibile necessario al riscaldamento dell'immobile.
Inoltre è possibile accedere al premio abbinato all'uso efficiente dell'energia negli edifici,
destinato ad impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kW che operano in regime di scambio
sul posto e servono unità immobiliari o edifici, definiti dal d.lgs 192/05, all'art.2, comma 1.
Nel caso in cui il soggetto responsabile decida di non usufruire dello scambio sul posto,
decade il diritto al premio dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio. Per questo premio si distinguono due casi:
Cos'è
Come si fa
Vantaggi
Il soggetto responsabile fa redigere un attestato di certificazione/qualificazione energetica
dell'abitazione contenente indicazioni relative a possibili interventi migliorativi e,
dopo l'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, realizza gli interventi che permettono
la riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica
(valore che mi indica il fabbisogno specifico di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria) rispetto alla situazione iniziale.
Tale miglioramento deve essere al netto del miglioramento legato all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
La realizzazione degli interventi e la riduzione dell'indice di prestazione energetica sono certificati
dall'attestato di certificazione/qualificazione e da una relazione tecnica asseverata. Si sottolinea ancora
che gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edifico devono essere eseguiti
successivamente alla realizzazione dell'impianto. Il premio che si può ottenere consiste in una
maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia conseguita ed attestata (con un limite massimo del 30% della tariffa incentivante).
Il premio si ottiene dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta e la tariffa
maggiorata è riconosciuta per il periodo residuo di durata della stessa. È
possibile rinnovare il diritto al premio con nuovi interventi, che devono comunque ridurre del 10%
l'indice di prestazione energetica e rispettare il limite del 30% della tariffa inizialmente riconosciuta.
In questo caso il premio è relativo ad impianti che
alimentano, anche parzialmente, utenze di unità immobiliari o edifici completati dopo l'entrata in vigore
del DM 19/02/2007. Si ha diritto alla maggiorazione del 30% della tariffa incentivante se gli edifici ottengono
una riduzione, supportata un'idonea certificazione/qualificazione, dell'indice di prestazione energetica di
almeno il 50% dei valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del d.lgs 311/06. Il premio decorre
dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.
Impianti fotovoltaici e pannelli solari
AD INTEGRAZIONE DELLE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE, PROGETTIAMO E INSTALLIAMO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI SOLARI TERMICI, CON ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE E CONTRATTUALI CON GSE (Gestore Servizi Energetici) E CONTO ENERGIA.
CONTO ENERGIA č il programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Questo sistema d’incentivazione č stato introdotto in Italia con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 ed č attualmente regolato dal Decreto Ministeriale del 05 maggio 2011 Quarto Conto Energia.
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